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Accesso agli atti

Diritto di accesso agli atti ed ai documenti.

DEFINIZIONE E FINALITA’
Per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi formati dall’ASL o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa stessa.
Per esercitare il diritto di accesso è necessario che sussista un nesso funzionale tra la situazione giuridica, qualificata e differenziata, di cui il richiedente è titolare e l’interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, interesse che deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale l’accesso è richiesto. In concreto deve risultare che l’accesso è necessario o utile per difendere un proprio diritto o legittimo interesse.

MODALITA’ DI ESERCIZIO
Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata, mediante visione del documento, estrazione di copia o utilizzazione congiunta di tali due opzioni, secondo le seguenti modalità.
Accesso informale: Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile dell’Assetto Aziendale ove l’atto è detenuto. L’accesso informale è consentito qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione e specificare l’interesse connesso all’istanza, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
L’accesso può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale trascrizione manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni.
L’esercizio mediante semplice visione dei documenti è soggetto esclusivamente alle spese di segreteria (¤ 3,00 per la documentazione inserita nell’archivio corrente, ¤ 6,00 per la documentazione inserita nell’archivio storico), l’esercizio mediante estrazione di copia è soggetto anche al rimborso delle spese di riproduzione (¤ 0,15 per ogni foglio riprodotto).
Accesso formale: qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse all’accesso, sull’accessibiltà del documento o sull’esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta scritta.

La richiesta formale di accesso, presentata direttamente o inviata all’Azienda, deve essere redatta dall’interessato e deve specificare:

  • le generalità del richiedente
  • gli estremi del documento oggetto della richiesta o, in mancanza, l’indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l’identificazione
  • l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso
  • la motivazione
  • data e sottoscrizione.

Qualora la richiesta sia incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata A/R ed il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Anche l’accesso formale può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale trascrizione manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni. E’ sottoposta ai medesimi costi di segreteria e di riproduzione indicati nell’accesso informale (spese di segreteria: ¤ 3,00 con riferimento alla documentazione di archivio corrente ,¤ 6,00 per documentazione di archivio storico); spese di riproduzione: (¤ 0,15 per ogni foglio riprodotto).

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata A/R o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta d’accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.

ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA RICHIESTA
L’accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o estrarne copia. L’accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salve le eccezioni di legge o di regolamento.

IMPOSTA DI BOLLO
L'istanza di accesso è soggetta all'imposta di bollo solo qualora venga chiesta copia del documento conforme all'originale. In tal caso, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme è assoggettato all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 su ogni foglio (4 facciate/pagine).
Il FOGLIO è composto da quattro facciate, la PAGINA da una facciata.
L'istanza di accesso non è soggetta ad imposta di bollo se il documento è richiesto in copia semplice. In tal caso l'imposta di bollo non è in alcun modo dovuta.

COSTI DI RIPRODUZIONE
Sia il rilascio di copie semplici che per il rilascio di copie conformi all'originale sono dovuti i costi di riproduzione:
- con riferimento alla documentazione di archivio corrente: Euro 3,00, quale quota fissa per diritti di segreteria e di ricerca, nonché Euro 0,15 per ogni pagina riprodotta;
- con riferimento alla documentazione di archivio di deposito e/o storico: Euro 6,00 quale quota fissa per diritti di segreteria e di ricerca, nonché Euro 0,15 per ogni pagina riprodotta;
Il pagamento va effettuato mediante versamento sul c/c n. 13707252 intestato all'A.S.L. BRESCIA SERVIZIO TESORERIA Causale: accesso agli atti. 


ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI
Sono pubbliche le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dei Dirigenti delle articolazioni organizzative, ad eccezione di quelle che, per effettive ragioni di riservatezza, si ritenga espressamente di escludere da pubblicità.
Al fine di agevolare l’accesso ai provvedimenti resi pubblici, è esposto all’Albo dell’Azienda, di norma entro 5 giorni lavorativi dalla data della loro adozione, l’elenco degli oggetti delle deliberazioni; tale elenco rimane affisso per sette giorni consecutivi. Entro lo stesso termine di 5 giorni lavorativi, il medesimo elenco viene pubblicato sul sito Web dell’Azienda (www.aslbrescia.it) e vi rimane esposto per almeno un anno.
Per l’accesso agli atti pubblici non è richiesta la motivazione.

TERMINI
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, questa si intende respinta. In caso di diniego all’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero chiedere al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Il differimento dell’accesso è disposto dal Responsabile del procedimento ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessati o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

CASI DI ESCLUSIONE
Ferme restando le ipotesi di esclusione del diritto d’accesso stabilite da norme di legge o di regolamento, sono sottratti all’accesso i documenti formati o stabilmente detenuti dall’Azienda la cui diffusione possa comunque pregiudicare la riservatezza e la dignità dei terzi. Ai sensi degli artt. 60, 71, 92 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, l’accesso a cartelle cliniche, fascicoli personali e documenti con informazioni sullo stato di salute è consentito solo a chi, oltre all’interessato, intende far valere in giudizio un diritto di pari rango rispetto a quello della persona cui si riferiscono i dati. La comunicazione dei dati è legittima solo se il diritto del richiedente rientra nella categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili.
In particolare sono esclusi dall’accesso:

  1. le cartelle cliniche dei pazienti della comunità per anziani (ex O.P.)  e della comunità per disabili (ex O.P.);
  2. le certificazioni mediche;
  3. le valutazioni medico legali e i referti di esami clinici o diagnostici;
  4. le cartelle infermieristiche;
  5. i registri nosologici della comunità per anziani e della comunità per disabili, nonchè le relazioni o gli appunti di lavoro e qualsiasi altro documento redatto dal personale sanitario concernente lo stato di salute degli assistiti ed ogni altro registro o documento contenente dati sensibili;
  6. i documenti contenuti nei fascicoli relativi alle farmacie convenzionate, limitatamente ai procedimenti disciplinari;
  7. i documenti acquisiti nell’esercizio dell’attività istituzionale relativi a processi produttivi, organizzazione del lavoro, caratteristiche di macchinari e strumenti utilizzati dalle imprese, invenzioni scientifiche o loro applicazioni industriali e, comunque, tutti i dati tecnici acquisiti nell’esercizio di ispezioni o accertamenti tecnici attribuiti alla competenza delle varie strutture aziendali, sempre che non vengano in rilievo aspetti igienico-sanitari e ambientali che esigano la diffusione dei dati conoscitivi ovvero la fattispecie non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs n. 39 del 24.02.1997 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
  8. i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l’accessibilità al trattamento tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza – e dei collaboratori professionali, anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di prestazione personale con l’Azienda nonchè dei soggetti estranei all’Amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni;
  9. gli atti istruttori preordinati alle attività di valutazione e controllo strategico effettuate dal Direttore Generale;
  10. gli atti preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e, comunque, in ogni caso i documenti che contengano apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
  11. i documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata di borsisti, tirocinanti, allievi di corsi di formazione o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l’Azienda;
  12. gli accertamenti medico-legali dei dipendenti e la relativa documentazione;
  13. i pareri legali, le note interne d’ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, non richiamati negli atti conclusivi del procedimento;
  14. i pareri legali o gli atti di consulenza forniti all’Azienda da liberi professionisti, salvo i casi in cui vi sia il consenso espresso del professionista stesso al loro rilascio;
  15. le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa.
  16. i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Si rinvia per ulteriori approfondimenti e dettagli al Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 27 del 12.0.2005, consultabile sul sito aziendale all’interno della Sezione “Regolamenti”.

PER INFORMAZIONI è possibile contattare il Servizio Relazioni con il Pubblico territorialmente competente.

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